RIMBORSI

Se la corsa da Te acquistata e/o prenotata subisce una cancellazione o un ritardo alla partenza, dal capolinea o da una fermata, superiore a sessanta minuti, hai diritto al rimborso della corsa, purché detti eventi non siano dipesi da calamità naturali, scioperi o altre emergenze imprevedibili.

In alternativa al rimborso puoi scegliere se viaggiare gratuitamente su un’altra corsa di Tuo interesse, nei limiti dei posti disponibili, o se ricevere un voucher di pari importo del rimborso.

Per chiedere il rimborso compila il form RIMBORSO PER CANCELLAZIONE/RITARDO.

Ti precisiamo che
– per il biglietto di sola andata, il rimborso è pari al prezzo del biglietto;
– per il biglietto di andata e ritorno, il rimborso è pari al 50% del prezzo del biglietto;
– per l’abbonamento, il rimborso è pari alla quota giornaliera del costo dell’abbonamento.

Qualora invece, Ti dovessi trovare nell’impossibilità di fruire del Tuo abbonamento per tutto il suo periodo di validità, e detta impossibilità sia stata determinata da un impedimento oggettivo (infortunio, malattia, morte di un congiunto), per ricevere il rimborso dell’intero abbonamento, compila, entro 60 giorni dall’evento, il form RIMBORSO PER IMPEDIMENTO OGGETTIVO.

Le domande di rimborso vengono evase entro 30 giorni dalla data di ricevimento, salvo i casi in cui siano ritenute necessarie indagini conoscitive più lunghe.

Precisiamo che non è previsto alcun rimborso se la mancata partenza, il denegato imbarco, ovvero l’impossibilità di proseguire il viaggio, conseguano a:

  • mancato rispetto, da parte tua, di norme nazionali ed europee vigenti,
  • mancato possesso o esibizione del titolo di viaggio, cui sono assimilati, in caso di abbonamento, il mancato possesso o esibizione della tessera di riconoscimento o del tagliando di viaggio,
  • possesso di titolo di viaggio irregolare, deteriorato o contraffatto,
  • mancato possesso della documentazione di viaggio ulteriore, eventualmente prescritta dalle norme vigenti o dalla Compagnia,
  • inosservanza, da parte tua, delle prescrizioni relative al trasporto dei bagagli e degli animali,
  • riscontrata pericolosità degli animali eventualmente trasportati,
  • violazione delle regole di condotta stabilite dalla Compagnia,
  • contegno suscettibile di pregiudicare la sicurezza del viaggio o la sicurezza degli altri passeggeri.

Per ogni ulteriore approfondimento e, in particolare, per prendere compiuta visione delle norme comportamentali da osservare in occasione dei nostri servizi, ti invitiamo a consultare le CONDIZIONI DI TRASPORTO.

RIMBORSI-COVID PER STUDENTI

In conformità con quanto prescritto dal D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito in Legge n. 77 del 17.07.2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), nonché alla luce delle disposizioni di cui alla recente Ordinanza Contingibile e Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24.10.2020 e al vigente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Etna Trasporti riconosce ai propri utenti le seguenti agevolazioni.

Gli abbonamenti sottoscritti o intestati a studenti, iscritti presso istituti scolastici secondari di secondo grado e paritetici, sono stati  annullati a far data dal 26.10.2020.

Alla ripresa delle attività scolastiche in regime di “presenza”, gli studenti beneficeranno di una riduzione commisurata alla durata residua dell’abbonamento annullato, al momento dell’acquisto di un nuovo abbonamento, senza necessità di presentare alcuna richiesta.

La riduzione non può essere richiesta se l’abbonamento per studenti è stato sottoscritto in data successiva alla disposizione di sospensione dell’attività didattica.

RIMBORSI-COVID PER VIAGGIATORI ORDINARI

1. ABBONATI PENDOLARI

Agli abbonati  pendolari che non abbiano potuto fruire del proprio titolo per osservare le misure di contenimento del contagio da COVID-19, adottate dalle autorità nazionali e regionali (es. sottoposizione alla misura dell’isolamento domiciliare per accertata positività al COVID-19; permanenza domiciliare a causa di infezione respiratoria caratterizzata da febbre superiore ai 37,5° ecc.) è riconosciuto un “voucher” da utilizzare al prossimo acquisto, di importo commisurato alla durata residua del titolo.

Questa agevolazione trova applicazione, in caso di mancata fruizione del titolo dovuta all’osservanza di misure di contenimento del contagio diverse dalla sospensione dell’attività didattica, anche rispetto agli abbonamenti per studenti.

2. FRUITORI DI CORSA SEMPLICE O DI ANDATA/RITORNO

Anche ai possessori di biglietti di corsa semplice o di andata e ritorno, acquistati anteriormente alla data del viaggio, è riconosciuto un “voucher” da utilizzare al prossimo acquisto, di importo pari al valore integrale del biglietto,  se non hanno potuto utilizzare il proprio titolo a cagione della necessità di osservare le misure di contenimento del contagio da COVID-19 adottate dalle autorità nazionali e regionali.

In riferimento ai casi di cui ai punti 1 e 2, si precisa che non può essere riconosciuto alcun voucher se il titolo è stato acquistato nella consapevolezza dell’impossibilità della sua fruizione (conseguente alla necessità di osservare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 – es. biglietto acquistato per viaggiare nel giorno successivo, sia pure nella vigenza di limitazioni cogenti agli spostamenti delle persone fisiche, e mai fruito) e che, per il rilascio del voucher deve essere inoltrata richiesta, compilando l’apposito form RIMBORSO COVID-19.

Alla richiesta devono essere allegati, in conformità a quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 215 del Decreto Rilancio:

  • gli estremi identificativi del titolo di viaggio in corso di validità alla data dell’impedimento, ovvero allegata copia del biglietto o dell’abbonamento;
  • dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in cui si autocertifica che la mancata fruizione, totale o parziale, del titolo sia conseguita all’osservanza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, adottate ai sensi dell’art. 1 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 o dall’art. 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

Sono irricevibili le autodichiarazioni che non contengano alcuna indicazione o riferimento in merito alla natura specifica dell’impedimento alla fruizione del titolo e che, per la loro assoluta o eccessiva genericità, non consentano alla Compagnia un sia pur minimo apprezzamento in ordine alla fondatezza della richiesta. Si precisa, quindi,  che non è sufficiente limitarsi a dichiarare che il titolo non sia stato fruito “per la necessità di osservare le misure di contenimento del contagio da COVID-19, adottate ai sensi dell’art. 1 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 o dall’art. 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19”, ma dovrà altresì essere enunciata la causa specifica della mancata fruizione del titolo, ovvero dell’impossibilità di fruirne.

L’esattezza e la rispondenza al vero di tutte le informazioni inserite potranno essere verificate in qualsiasi momento mediante riscontro con le risultanze della Compagnia.

L’eventuale rigetto della richiesta, così come la necessità di documentazione integrativa e/o di chiarimenti, sarà comunicata dalla Compagnia presso i recapiti forniti dal richiedente al momento di presentazione della domanda.